
L’AZIENDA PER CUI LAVORAVI E’ FALLITA? BREVE GUIDA AL RECUPERO DEI CREDITI DI LAVORO
Lo sai che tramite l’inps puoi recuperare tutto il tuo tfr e i crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto lavorativo?
L’INPS con il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” interviene nel pagamento del TFR e delle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest’ultimo.;
Chi può fare domanda?
Tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo al Fondo di garanzia (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.;
Nel caso di datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l’intervento del Fondo sono:
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- Accertamento dello stato d’insolvenza: apertura di una procedura concorsuale (fallimento,
concordato
preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria);
Accertamento dell'esistenza del credito a titolo di T.F.R. e/o ultime tre mensilità. Tale accertamento
nel Fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con
l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura
dell’obbligazione del Fondo di Garanzia. - In caso di concordato preventivo sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di
apertura della procedura.
Nell’ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali i requisiti sono:
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- Inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali.
- Esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
- Insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione
forzata. Il requisito s’intende realizzato quando il lavoratore provi di aver tentato di realizzare il proprio
credito in modo serio ed adeguato ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei
luoghi ricollegabili alla persona dello stesso.
Possono presentare la domanda Anche gli eredi (coniuge e figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo
grado e affini entro il secondo – art. 2122 c.c.)
QUANDO SI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA?
- la domanda può essere presentata a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della
comunicazione di cui all’art. 97 L.F., con la quale il curatore informa che lo stato passivo è stato reso
esecutivo. Quando il datore di lavoro sia stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, la
domanda può essere presentata a partire dal 30° giorno successivo al deposito dello stato passivo di
cui art. 209 L.F.. Nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il
credito del lavoratore, dal giorno successivo al deposito del decreto che decide su di esse. - Quando il datore di lavoro sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, la domanda
può essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione. - In caso di esecuzione individuale, la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla data
del verbale di pignoramento negativo.
Dopo quanto tempo l’inps paga?
L’Istituto è tenuto a liquidare le prestazioni entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i documenti previsti.
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